Dopo aver infuocato il dibattito social nel giro di poche ore, le barre della nuova canzone di Fedez potrebbero essere affidate alla giustizia. Nello specifico, a far discutere è stato il passaggio su Jannik Sinner, a cui il rapper ha dedicato una similitudine esagerata con il Führer: "L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler". E ora c'è chi ha deciso di seguire le vie legali. Giuseppe Martucci, consigliere comunale di Bolzano in quota Fratelli d'Italia, si è rivolto alla Procura della Repubblica.
L'esponente di FdI ha presentato un esposto formale per la frase ritenuta gravemente offensiva nei confronti del tennista altoatesino. La denuncia di Martucci si basa sull'articolo 604-bis del Codice penale, che sanziona la propaganda e l'istigazione all'odio razziale. Il meloniano ritiene che siano due gli elementi particolarmente gravi: da una parte il riferimento al "puro sangue italiano" potrebbe richiamare la purezza della razza, teoria portata avanti dal nazifascismo e poi messa nero su bianco nelle leggi razziali del 1938; dall'altra l'accostamento di Sinner all'accento di Adolf Hitler viene giudicato totalmente fuori luogo e inaccettabile.
Insomma, Martucci non è restato indifferente di fronte all'uscita di Fedez e ha così scelto di rivolgersi alla giustizia per accertare se il rapper sia andato oltre il limite. "Ho sentito il dovere di agire a tutela dei valori fondanti della nostra Costituzione. Non possiamo permettere che un linguaggio che evoca il razzismo e l'odio venga normalizzato da figure pubbliche", ha affermato il consigliere comunale di Fratelli d'Italia.
La violazione dell'articolo 604-bis riguarda la propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. A meno che il fatto costituisca più grave reato, è prevista la reclusione fino a un anno e sei mesi o la multa fino a 6mila euro nei confronti di chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Inoltre può scattare la reclusione da sei mesi a quattro anni per chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni nel caso in cui la propaganda (ovvero l'istigazione e l'incitamento), commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, "si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra".